STATUTO

Lo Statuto è l’atto normativo fondamentale che disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti  ETS.

FONDAZIONE GIULIO E GIOVANNA SACCHETTI

ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

 

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE GIULIO E GIOVANNA SACCHETTI ENTE DEL TERZO SETTORE” per brevità anche “FONDAZIONE SACCHETTI ETS” (di seguito anche la “Fondazione”). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

 

ARTICOLO 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statuaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

 

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITA’

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 di cui al successivo art. 3.2.

In particolare la Fondazione si propone la tutela, la conservazione, la promozione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio storico, culturale e artistico con prevalente riguardo alla città di Roma e con particolare riferimento alla promozione di attività di restauro di beni aventi valore storico, artistico e culturale; si pone altresì quale finalità la promozione della ricerca e dello sviluppo scientifico, dell’istruzione e formazione nel predetto ambito e nel campo socio-sanitario.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere f) (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale) e u) (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale) del D.Lgs 117/2017:

– promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori degli ambiti di attività della Fondazione e gli enti pubblici;

– organizzare corsi e seminari attinenti, direttamente o, indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;

– promuovere e realizzare progetti di cura, restauro e tutela del patrimonio culturale; erogare premi e borse di studio;

– erogazione di denaro a sostegno di attività di interesse generale e, in particolare, il finanziamento di interventi di recupero e restauro di beni artistici;

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

 

ARTICOLO 4

PATRIMONIO E MEZZI DI FINANZIAMENTO

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;

c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;

d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;

c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall’incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;

d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all’art. 6 del D.lgs. 117/2017;

e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017;

f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

 

ARTICOLO 5

ORGANI

5.1 Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente e il Vice Presidente se nominato;

c) l’Organo di Controllo;

d) il Comitato d’Onore.

 

ARTICOLO 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “Consiglio”) composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, incluso il Presidente.

6.2 Il Presidente a vita è Giovanna Zanuso. Il Presidente designa la persona destinata a sostituirlo nel tempo e che assumerà a sua volta il ruolo di Presidente con tutte le prerogative alla stesso attribuite dal presente statuto, ivi compresa questa prerogativa, per il caso di morte, incapacità sopravvenuta o di rinuncia alla sua posizione.

6.3 Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Presidente che determina anche il numero complessivo dei componenti.

6.4 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Presidente durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio possono essere confermati.

6.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno o più  consiglieri  che  non  costituiscono  la  maggioranza,  il  Consiglio  di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

 

ARTICOLO 7

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a) stabilisce gli indirizzi dell’attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;

b) redige la relazione annuale sull’attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

c) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

d) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente quello sociale;

e) definisce la struttura operativa della Fondazione;

f) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

g) conferisce incarichi professionali;

h) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;

i) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;

j) nomina l’Organo di Controllo e stabilisce se sia monocratico o collegiale;

k) nomina il Segretario e/o il Direttore, determinandone funzioni, poteri e compiti;

l) può nominare tra i propri membri a maggioranza assoluta il Vice Presidente;

m) delibera sull’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

n) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l’obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;

o) delibera le modifiche allo statuto e le operazioni straordinarie;

p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all’estero;

q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

r) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

7.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

 

ARTICOLO 8

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all’estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l’ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L’avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell’Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario/Direttore della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

ARTICOLO 9

PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell’ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

9.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

 

ARTICOLO 10

ORGANO DI CONTROLLO 

10.1 L’organo di controllo è nominato inizialmente nell’atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione. L’organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

10.2 I membri dell’Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

10.3 I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.4 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.5 L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

10.6 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7 Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

10.8 L’Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell’Organo di Controllo si applica quanto previsto dall’art. 8 in quanto compatibile.

10.9 L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

 

ARTICOLO 11

COMITATO D’ONORE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato d’Onore, composto da tre a cinque membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell’ambito delle finalità e attività della Fondazione.

11.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l’attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

– esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

– esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

11.3 Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del presente statuto in quanto compatibili. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

11.4 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

 

ARTICOLO 12

COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

12.1 Agli amministratori, ai componenti dell’Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all’attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

12.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

 

ARTICOLO 13

ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO – DIVIETO DI RIPARTIZIONE

13.1 L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi degli articoli 13 e 48 del D.Lgs. 117/2017.

Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

13.2 Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

13.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

 

ARTICOLO 14

OPERAZIONI STRAORDINARIE

14.1 Le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

 

ARTICOLO 15

ESTINZIONE

15.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

 

ARTICOLO 16

NORME APPLICABILI 

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.to: Monica De Paoli

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